Art. 7.
(Poteri istruttori dei giudici tributari).

      1. I giudici tributari, ai fini istruttori e soltanto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, con ordinanza motivata non impugnabile, esercitano tutte le facoltà di accesso,

 

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di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici dell'agenzia fiscale, all'ente locale o regionale, all'ente previdenziale e all'agente della riscossione da ciascuna norma in relazione al tributo al quale si riferisce la controversia, senza dover chiedere alcuna preventiva autorizzazione ad organi giudiziari e amministrativi.
      2. I giudici tributari non devono tenere conto di atti e prove acquisiti in violazione di disposizioni di legge.
      3. I giudici tributari, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono disporre, anche d'ufficio, una consulenza tecnica da affidare soltanto a professionisti esperti del settore iscritti all'ordine o collegio professionale. Per tale consulenza è disposto il divieto di affidamento ai dipendenti degli uffici dell'agenzia fiscale o del Corpo della guardia di finanza o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o dell'ente locale o regionale o dell'agente della riscossione. Il collegio può applicare l'articolo 696 del codice di procedura civile.
      4. I giudici tributari, se ritengono illegittimo un regolamento, un decreto ministeriale o un atto generale rilevante ai fini della sentenza, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. A tale proposito, i giudici tributari, per l'eventuale disapplicazione dei relativi decreti ministeriali, possono richiedere agli organi amministrativi competenti la documentazione di tutta la metodologia, con le relative note tecniche, utilizzata per calcolare e determinare gli studi di settore, ai sensi dell'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e per calcolare e determinare il reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      5. Sono ammessi dal collegio il giuramento e la prova testimoniale, ai sensi degli articoli da 233 a 257 del codice di
 

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procedura civile. Le funzioni del giudice istruttore e dell'ufficiale giudiziario sono svolte, rispettivamente, dal presidente del collegio giudicante e dall'ausiliario addetto alla segreteria.
      6. L'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.
      7. In ogni caso, il collegio ha la facoltà di disporre la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa. Il collegio può ordinare il deposito di documenti ritenuti decisivi per la decisione della causa stessa o il deposito di documenti non prodotti per cause non imputabili alle stesse parti. Inoltre, i giudici tributari possono trarre argomenti di prova anche dal comportamento tenuto dalle parti durante il processo.
      8. Per le cause relative alle azioni di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio, su istanza delle parti costituite, può disporre l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura civile.
      9. Durante la sola fase istruttoria, sono applicabili gli articoli 184-bis e 294 del codice di procedura civile e il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile.
      10. Il collegio giudicante può delegare in qualunque momento un proprio componente per il compimento degli atti istruttori di cui al presente articolo.
      11. Il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo sostituito dalla parte seconda della presente legge, è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito anche per le ordinanze istruttorie emesse ai sensi del presente articolo.